La Legge 104/92 prevede permessi retribuiti per i lavoratori dipendenti che siano familiari di persone con disabilità grave, oppure essi stessi disabili gravi. Per disabilità si intende invalidità civile accertata dalla Commissione Medica competente e attestata dall’INPS.
Il Decreto Conciliazione vita lavoro (Dlgs 105 del 13 agosto 2022) ha riconosciuto che più familiari possano fornire assistenza alla persona con disabilità grave, usufruendo dei relativi permessi entro il limite totale complessivo previsto (tre giorni al mese + congedo biennale).
Del congedo biennale (previsto dal D.Lgs. n. 151/2001 nei casi in cui si assistono familiari conviventi con il riconoscimento dei requisiti della Legge 104/1992) può ora usufruire il/la convivente, anche nel caso in cui la convivenza sia iniziata dopo la richiesta di congedo. Rimangono invece esclusi dal beneficio dei permessi della legge 104 i lavoratori a domicilio o con contratto di lavoro domestico, i lavoratori agricoli a giornata, gli autonomi e i parasubordinati.
Se la persona disabile è ricoverata a tempo pieno in una struttura di lungo degenza dove riceve assistenza sanitaria continuativa i familiari non possono ottenere i perrmessi della legge 104. Le uniche eccezioni sono
stato vegetativo persistente o con prognosi infausta a breve termine;
interruzione del ricovero per effettuare visite e terapie certificate;
bisogno documentato di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.
I lavoratori delle categorie protette possono beneficiare dei permessi Legge 104 per se stessi, scegliendo in alternativa permessi orari giornalieri (due ore al giorno se a tempo pieno, un’ora per part-time di meno di 6 ore al giorno) oppure tre giorni di permesso mensile (anche fruibili a ore).
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