Il decreto legge del 14 agosto 2020 ha esteso a invalidi civili e inabili al lavoro di età compresa tra i 18 e i 60 anni i benefici che nel 2001 erano stati assegnati ai soli ultrasessantenni.
Con il COMUNICATO STAMPA del 13 ott 2020 l’INPS chiarisce alcuni punti:
DI QUANTO AUMENTANO GLI ASSEGNI E LE PENSIONI ?
il valore minimo di pensioni e assegni viene fissato in euro 651,50 per 13 mensilità. Così, ad esempio, chi percepisce una pensione di euro 286,61 (invalidità lavorativa totale e permanente) avrà un aumento per euro 364,69 .
A CHI SPETTA L’AUMENTO ?
- agli invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti
- ai titolari di pensione di inabilità (in base alla legge 22/1984)
A CHI NON SPETTA ?
- ai minori di 18 anni
- alle persone con reddito personale annuo lordo maggiore di euro 8.469,63 (euro 14.447,42 se cumulato con il coniuge)
ATTENZIONE !
alcuni redditi NON rientrano nel calcolo del reddito massimo (es: l’assegno di accompagnamento e la rendita della casa dove si risiede)
COSA BISOGNA FARE ?
- gli invalidi civili al 100% che già percepiscono la pensione non devono presentare nessuna domanda: a novembre riceveranno l’aumento mensile e gli arretrati (calcolati a partire dal 20 luglio 2020)
- chi percepisce una pensione di inabilità ex lege 222/1984, invece, deve presentare domanda (all’INPS, presso i patronati o i Caf) entro il 30 ottobre 2020.